Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
      b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del regolamento. (vedi
successivo art. 3);
      c) idoneita'   fisica.   L'amministrazione   ha   facolta'   di
sottoporre  a  visita  medica  di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
      d) essere  in  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
      e) non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano);
      f) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi dell'art. 127, comma primo, lettera d), del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) avere   adeguata   conoscenza   della  lingua  italiana  (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
    2.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
    3.   I   candidati  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.