Art. 5. Nomina della commissione esaminatrice, formazione ed approvazione della graduatoria 1. La commissione esaminatrice della procedura selettiva e' nominata con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento. Espletate le prove della procedura selettiva la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti. 2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio di almeno 18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 18/30. 3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi: a) punti conseguiti nella prova scritta; b) punti conseguiti nella prova orale; 4. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28, del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 5 . La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente motivati. 6. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti previsti dalla procedura. 7. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. 8. Qualora, nel corso di validita' della graduatoria, si verificasse la necessita' di procedere ad ulteriori assunzioni a tempo determinato, anche per esigenze diverse rispetto a quelle da cui ha avuto origine il presente bando, l'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione dell'orario sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.