Art. 6.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    1.  Gli  oneri  finanziari  derivanti  dalla  presente  procedura
gravano  sulle disponibilita' finanziarie del centro di Servizi della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  devono  essere trasferiti al
bilancio    dell'Ateneo,    se   del   caso   utilizzando   qualunque
disponibilita',  anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di
eventuali  contraenti,  con semestralita' anticipata. L'assunzione in
servizio  e' condizionata alle disposizioni legislative in materia di
reclutamento  di  personale presso le Universita'. Stante le suddette
condizioni l'amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio.
    2.  Il  candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  In  caso  di  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data
stabilita  l'Universita'  provvede  a  depennare  il nominativo dalla
graduatoria.  Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del regolamento.
    6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    7.  Al  lavoratore  assunto  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo   previsto   dal   C.C.N.L.  dei  dipendenti  del  comparto
Universita'   per   il   personale  assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni ivi previste.