Art. 7. Presentazione dei documenti 1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati: a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda: cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze); b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al momento dell'assunzione in servizio il lavoratore non deve risultare iscritto ad alcun albo o ordine professionale. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'. L'idoneita' fisica all'impiego e' accertata, in base alla normativa vigente, dal medico competente dell'Universita' degli studi di Genova. Si fa eccezione per il personale gia' in servizio presso questo o altro Ateneo a tempo determinato o indeterminato. 2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. 4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.