Art. 9. Restituzione della documentazione presentata 1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso concernente l'affissione all'albo dell'Ateneo del decreto di approvazione degli atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Universita' accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto. 2. L'interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo. 3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita' dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'.