Art. 9.

            Restituzione della documentazione presentata

    1.   I   candidati  possono  richiedere,  entro  due  mesi  dalla
pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  concernente
l'affissione  all'albo  dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti,  la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
    2.  L'interessato,  previo  accordo  telefonico, deve presentarsi
personalmente  per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per  il  ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
    3.  Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone  del  materiale  in  relazione  alle  proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.