Art. 6.
    1.  La  commissione  di  valutazione  avra'  a  disposizione, per
ciascun  candidato,  un punteggio massimo di punti cento, distribuito
come segue:
Anzianita' di servizio
    nel   livello  di  primo  ricercatore,  maturata  alla  data  del
1° gennaio 2007: punti 40,00.
    Saranno  attribuiti  punti  2,40  per  anno  o  frazione  di anno
superiore a sei mesi.
    Non  saranno conteggiati gli eventuali periodi di aspettativa per
motivi di famiglia.
    Ai   fini   della   valutazione  della  suddetta  anzianita',  la
documentazione sara' acquisita d'ufficio.
Titoli di merito
    acquisiti  alla  data  del  1° gennaio  2007:  punti  60,00 cosi'
ripartiti:
      ctg.1   -   pubblicazioni  scientifiche:  fino  a  punti  30,00
Punteggio massimo attribuibile per titolo: punti 2,50;
      ctg.2  - attivita' istituzionali quali incarichi per ispezioni,
incarichi  di responsabilita' per controllo di qualita', revisioni di
analisi,  pareri, rapporti tecnici, elaborati di servizio ecc: fino a
punti 20,00.
    Punteggio massimo per titolo: punti 2,50;
    ctg.3 - incarichi di responsabilita' nella gestione di strutture,
incarichi  di  responsabilita'  di  Progetti, incarichi universitari,
docenze in Corsi istituzionali: fino a punti 4,00;
    ctg.4 - brevetti: fino a punti 2,00;
    ctg.5  -  idoneita'  in  concorsi  per il profilo di dirigente di
ricerca: fino a punti 4,00.
    2.  Gli  elaborati  di  servizio  sono  i  lavori  originali  che
l'impiegato  ha  svolto  nelle  proprie  attribuzioni,  per  speciale
incarico  conferitogli  dall'amministrazione  di  appartenenza  o  da
quella  presso  cui  presta  servizio  e che vertano su problemi o su
questioni    di    particolare    rilievo,   attinenti   ai   servizi
dell'amministrazione.
    3.  Le  pubblicazioni e gli elaborati di servizio dovranno essere
prodotti  in originale ovvero, ai sensi dell' art. 19 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  in  semplice  fotocopia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente
presentati,  saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati
dalla  lettera  di accettazione dell'editore, in originale o in copia
dichiarata  conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera,
da  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art.  47  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000,  con  la  quale  il candidato attesti che i lavori medesimi
sono  stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare  con  esattezza  il  titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori,  la  data  di  accettazione  nonche'  il  nome  della rivista
scientifica  nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati
o accettati per la pubblicazione.
    4.  Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti in
originale   o   copia   dichiarata  conforme  all'originale  mediante
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'.  E' possibile,
altresi',   produrre,   in   luogo   del  titolo,  una  dichiarazione
sostitutiva  della  normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto.
    5.  Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'   non   autenticata,  di  un  documento  di  identita'  del
sottoscrittore.
    6.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste   nei   successivi  articoli del  presente  bando,  dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
    7.  Le  dichiarazioni  mendaci  o la falsita' negli atti, secondo
quanto   previsto  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    8.  L'Istituto  procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    9.  I  titoli  di  cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
    10.  Ciascun  titolo dovra' essere numerato progressivamente e la
numerazione dovra' essere riportata nel relativo elenco.
    11.  I  titoli  eventualmente  prodotti  non  congiuntamente alla
domanda  saranno  presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in
triplice   copia   degli  stessi,  dovranno  essere  accompagnati  da
un'apposita lettera di trasmissione.
    12.  I  documenti  di  cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
    13. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione prima di procedere alla valutazione stessa.
    14.  Il  punteggio complessivo assegnato dalla commissione verra'
comunicato ai singoli candidati a cura della commissione stessa.