Art. 6. 1. La commissione di valutazione avra' a disposizione, per ciascun candidato, un punteggio massimo di punti cento, distribuito come segue: Anzianita' di servizio nel livello di primo ricercatore, maturata alla data del 1° gennaio 2007: punti 40,00. Saranno attribuiti punti 2,40 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Non saranno conteggiati gli eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia. Ai fini della valutazione della suddetta anzianita', la documentazione sara' acquisita d'ufficio. Titoli di merito acquisiti alla data del 1° gennaio 2007: punti 60,00 cosi' ripartiti: ctg.1 - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 30,00 Punteggio massimo attribuibile per titolo: punti 2,50; ctg.2 - attivita' istituzionali quali incarichi per ispezioni, incarichi di responsabilita' per controllo di qualita', revisioni di analisi, pareri, rapporti tecnici, elaborati di servizio ecc: fino a punti 20,00. Punteggio massimo per titolo: punti 2,50; ctg.3 - incarichi di responsabilita' nella gestione di strutture, incarichi di responsabilita' di Progetti, incarichi universitari, docenze in Corsi istituzionali: fino a punti 4,00; ctg.4 - brevetti: fino a punti 2,00; ctg.5 - idoneita' in concorsi per il profilo di dirigente di ricerca: fino a punti 4,00. 2. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi o su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione. 3. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio dovranno essere prodotti in originale ovvero, ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione. 4. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. E' possibile, altresi', produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 5. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. 6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 10. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nel relativo elenco. 11. I titoli eventualmente prodotti non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco in triplice copia degli stessi, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 12. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 13. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione prima di procedere alla valutazione stessa. 14. Il punteggio complessivo assegnato dalla commissione verra' comunicato ai singoli candidati a cura della commissione stessa.