Vista  la  legge  20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
    Visti  gli  articoli 4  e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
recante  nuove  norme  in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata;
    Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata
legge  n. 407/1998,  ampliando  l'ambito  dei destinatari della norma
agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e
alle vittime del dovere e loro superstiti;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2001,  n. 318,  «Regolamento  recante  disciplina  per l'assegnazione
delle  borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita',  nonche'  degli  orfani  e  dei figli delle vittime del
terrorismo»;
    Visto  l'art.  3  del  decreto  legge 4 febbraio 2003 (convertito
nella  legge  2 aprile  2003, n. 56) che ha modificato l'art. 4 della
legge  n. 407/98  estendendo  l'ambito  dei  benefici  delle borse di
studio  agli  orfani  e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  alle  vittime  del  dovere e loro
superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e
di  corso  universitario,  anche  le  scuole  elementari e secondarie
inferiori;
    Visto  l'art.  1-bis  del decreto legge 20 gennaio 2004, n. 9 nel
testo integrato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68;
    Vista  la  legge  3 agosto  2004,  n. 206  recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006,   n. 243,  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione  delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed ai
soggetti   equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione  dei
benefici  gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del   terrorismo,  a  norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266»;
    Considerato  che  gli  articoli 3 e 4 del regolamento n. 318/2001
dispongono  che  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a
bandire  i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le
relative  graduatorie  vengono  approvate  da un'apposita commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
    1.   E'   indetto   un   concorso   pubblico,   per  titoli,  per
l'assegnazione  di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime del
terrorismo  e  della  criminalita' organizzata nonche' degli orfani e
dei   figli   delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata,  delle  vittime  del  dovere  e dei superstiti - figli e
orfani - delle vittime del dovere.
    2. Per l'anno accademico 2006/2007 sono da assegnare:
      cento  borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna,
riservate  agli  studenti universitari vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere.
    3. Per l'anno scolastico 2006/2007 sono da assegnare:
      quattrocento  borse  di  studio,  dell'importo  di  euro 206,58
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti  -  figli  e  orfani  -  delle  vittime  del  dovere,  che
frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
      trecentoquaranta  borse  di studio, dell'importo di euro 516,46
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti  -  figli  e  orfani  -  delle  vittime  del  dovere,  che
frequentino la scuola media superiore.
    4.  Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
per  ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti
portatori  di  handicap  di  cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni.
    5.  Le  somme  residue  relative a borse di studio non attribuite
nell'ambito   di  una  categoria  di  beneficiari,  per  mancanza  di
aspiranti  aventi  diritto,  saranno utilizzate per l'assegnazione di
borse  a  concorrenti  di  altra  tipologia,  in  base  alla relativa
graduatoria.