Art. 4.
    1. Gli uffici scolastici regionali o le universita' provvedono ad
istruire  le  domande  pervenute  per  la  parte di competenza e, nei
sessanta  giorni successivi alla data di presentazione della domanda,
acquisiscono  gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici
territoriali del Governo.
    2.  Al  termine  dell'istruttoria  le domande sono trasmesse alla
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento amministrativo, via della Mercede n. 9 - 00187 Roma.