Art. 4. 1. Gli uffici scolastici regionali o le universita' provvedono ad istruire le domande pervenute per la parte di competenza e, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, acquisiscono gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici territoriali del Governo. 2. Al termine dell'istruttoria le domande sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, via della Mercede n. 9 - 00187 Roma.