Art. 5.
    1.  Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte
graduatorie formulate dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 318/2001  per  ciascuna  delle
tipologie di borse di studio indicate dall'art. 1.
    2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
      a) in considerazione della gravita' del danno, da 5 a 10 punti;
      b) in   considerazione  del  reddito,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
      c) con  riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3
punti.
    3.   La  commissione  redige  inoltre  tre  distinte  graduatorie
riferite ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 1 comma 4,
sulla  base  dei  criteri  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma
precedente.
    4.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dall'ultima  riunione  della  commissione,  predispone il decreto che
rende esecutive le graduatorie approvate dalla commissione medesima.
      Roma, 7 dicembre 2007
                                           Il Segretario generale