Art. 5. 1. Le borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte graduatorie formulate dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/2001 per ciascuna delle tipologie di borse di studio indicate dall'art. 1. 2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri: a) in considerazione della gravita' del danno, da 5 a 10 punti; b) in considerazione del reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti; c) con riguardo al merito scolastico o universitario, da 1 a 3 punti. 3. La commissione redige inoltre tre distinte graduatorie riferite ai soggetti portatori di handicap di cui all'art. 1 comma 4, sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'ultima riunione della commissione, predispone il decreto che rende esecutive le graduatorie approvate dalla commissione medesima. Roma, 7 dicembre 2007 Il Segretario generale