Art. 12.
                           Borse di studio
    Ai   dottorandi  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore  a  Euro  15.000 euro (esclusi i redditi da lavoro autonomo
percepiti  occasionalmente) e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria,  una  borsa  di  studio  di  importo  lordo  pari a Euro
10.561,54.   A   parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
tassa   regionale   per   il   diritto  allo  studio,  il  premio  di
assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a
Euro 122,62).