Art. 5.
                             T i t o l i
    I  titoli  possono  essere presentati mediante autocertificazione
resa  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000  n. 445  (Allegato  A1  per i cittadini
italiani  e  Allegato  A2  per  i  cittadini  comunitari), nonche' in
originale o in fotocopia autenticata.
    Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
copia   dichiarata   conforme  all'originale  mediante  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  (Allegato  A1 per i cittadini
italiani  e  Allegato  A2  per  i cittadini comunitari) con le stesse
modalita'  possono  essere  prodotte  copie  di  titoli di studio, di
servizio,  o atti o documenti rilasciati o conservati da una pubblica
amministrazione.
    I  candidati  con  titolo  di  studio conseguito all'estero e non
ancora  dichiarato equipollente alla laurea dovranno far pervenire un
certificato  di  laurea  in  italiano  o  in  inglese  con  gli esami
sostenuti  e  le relative votazioni al fine di consentire al Collegio
dei  docenti  la dichiarazione d'idoneita', valida unicamente ai fini
dell'ammissione alla presente selezione pubblica.
    I     candidati    extracomunitari    non    possono    avvalersi
dell'autocertificazione  e devono produrre tutti i documenti relativi
all'art.  1  in originale o in copia conforme all'originale. I titoli
possono  essere  prodotti  in  italiano,  inglese, francese, tedesco,
spagnolo.
    L'Universita'  degli  studi di Milano potra' effettuare controlli
sui  documenti  inviati  secondo  quanto previsto dagli articoli 71 e
seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445 del
28 dicembre  2000.  Potra'  essere  disposta  in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati alla selezione per
difetto di requisiti previsti dal presente bando.
    L'Universita'   degli   studi   di   Milano   non  assume  alcuna
responsabilita'   per  la  perdita  di  comunicazioni  dipendenti  da
inesatta  indicazione  del  recapito  da parte del candidato, ne' per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
    Non  si  terra'  conto  delle  domande  pervenute oltre i termini
stabiliti anche se spedite prima.
    I  titoli  presentati  in  originale  o  in fotocopia autenticata
saranno  restituiti,  su  richiesta  dell'interessato, dall'Ateneo. I
candidati  dovranno  provvedere,  a  loro  spese  ed  entro  sei mesi
dall'espletamento  del  concorso,  al  recupero  dei  titoli  e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita'; trascorso il periodo
indicato l'Amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.