Art. 9.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
riportati  nelle  prove scritte/pratiche e della votazione conseguita
nella prova orale.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Pavia, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
    Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
    Ai  sensi  dall'art. 35,  comma  5-ter,  del  decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165  (testo  modificato  dalla  legge finanziaria
2008), la graduatoria rimane vigente per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire
ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.