Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  16  art. 3  del  decreto  Presidente della
Repubblica  n.  117/2000,  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del   presente   decreto   di  nomina  delle  commissioni
giudicatrici  decorrono  i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9 del
decreto-legge  21 aprile  1995, n. 120, convertito, con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  Commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.  Se  la  causa  di  ricusazione e' sopravvenuta, purche',
anteriore  alla  data  di  insediamento della Commissione, il termine
decorre dalla data della sua insorgenza.