Art. 13. Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa. Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia o salute. Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra' ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge n. 53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi del citato decreto legislativo. Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.