Art. 13.
    Quando  sussistono  giustificati  motivi,  l'inizio del godimento
della  borsa  puo'  essere  rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
    Nel  corso  del  godimento  della borsa di studio il responsabile
scientifico   puo'  consentire  una  sospensione  dell'attivita'  del
borsista  per  la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
    Qualora  la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga  per  oltre  un  mese,  il  responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
    Coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste dal decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  a  norma  dell'art. 15 della legge
n. 53/2000),  dovranno  sospendere  l'attivita'  di  borsista  previa
esibizione  di  apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati  i  periodi  di  astensione  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo.
    Nelle  ipotesi  di  cui  sopra  verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.