Articolo 15.
                 Arruolamento e obblighi di servizio
    1.  Gli  allievi,  appena  compiuto il 16° anno di eta', dovranno
contrarre  una ferma speciale di tre anni per il compimento del corso
di  studi prescelto; a tal fine potra' essere consentita una rafferma
non superiore ad un anno.
    2.  Gli  allievi  che  al  compimento  del  16° anno non vorranno
assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola
militare aeronautica.
    3.  Gli  allievi  che  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica  al servizio militare non si trovino nelle condizioni previste
per   essere   arruolati  -  e  sempreche'  si  presuma  che  possano
raggiungere  in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere  tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta  motivata  del Comandante della Scuola militare aeronautica.
In  caso  contrario,  potra'  essere  loro consentito di ultimare gli
studi  nell'anno  scolastico  in  corso, al termine del quale saranno
allontanati dalla Scuola.
    4.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
    5.   Durante  l'intera  ferma  gli  allievi  sono  equiparati  al
personale  di  truppa  ed il trattamento economico e' quello previsto
per  i militari di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni.