Articolo 8.
      Documentazione da produrre agli accertamenti attitudinali
    1. All'atto della presentazione agli accertamenti attitudinali, i
candidati  dovranno  consegnare, a pena di esclusione dal concorso, i
seguenti documenti:
      a) 4   fotografie   recenti,  formato  tessera  (4  x  5),  con
l'indicazione  leggibile  di  cognome, nome e data di nascita. Non e'
richiesta alcuna autenticazione;
      b) certificato,  in originale o in copia conforme, di idoneita'
ad  attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di
validita',  rilasciato  dai  medici della federazione medico sportiva
italiana   o   dalle   strutture   sanitarie   pubbliche   o  private
convenzionate,  che  esercitano  in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati  in  medicina dello sport. Il certificato dovra' essere
valido   almeno   fino   a   tutto  il  15 luglio  2008.  La  mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
candidato agli accertamenti attitudinali;
      c) libretto   sanitario/certificato,   in   originale  o  copia
conforme, attestante le vaccinazioni eseguite;
      d) dichiarazione   sostitutiva   del   certificato  scolastico,
sottoscritta  ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 43,
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445,   che  attesti  il  corso  frequentato  nell'anno  scolastico
2007-2008 e le relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i
intermedia/e  (1° quadrimestre  o  trimestre)  e  finale, o fotocopia
della  pagella  scolastica.  I candidati risultati idonei in tutte le
prove  che,  al  termine  dell'anno  scolastico  2007/2008, non hanno
conseguito   il   la  promozione  alla  classe  superiore  bensi'  la
«sospensione   di   giudizio»  per  il  mancato  conseguimento  della
sufficienza  in  una o piu' discipline, secondo le modalita' previste
dalla normativa vigente, saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali   con  riserva.  E'  obbligo  dei  candidati  comunicare
tempestivamente,  e  comunque,  tassativamente,  entro il 4 settembre
2008,  telefonicamente  (055/2704805-06) o a mezzo fax (055/2704804),
l'esito  dell'esame  per  il  recupero  dei  debiti.  I candidati che
saranno  considerati  idonei  alla  frequenza  della classe superiore
dovranno,  altresi', comunicare, con la massima urgenza, le votazioni
conseguite  in  sede  di  valutazione  intermedia  e  finale,  ovvero
trasmettere  fotocopia della pagella scolastica. Qualora risultassero
vincitori  del concorso, rientrando nel numero dei posti per il liceo
prescelto,  saranno  convocati  con  effetto  immediato,  secondo  le
modalita'  previste  dal  successivo art. 12, comma 1, ed incorporati
presso la Scuola militare aeronautica. La mancata comunicazione circa
l'esito  dell'esame per il recupero dei debiti o circa le valutazioni
intermedie  e  finali  in  riferimento all'anno scolastico 2007/2008,
costituira'   implicita   rinuncia   da   parte  del  candidato,  con
conseguente  esclusione  dal  concorso.  Nel  caso  di esito negativo
dell'esame  per  il  recupero  del debito formativo, il candidato non
verra'  incluso  nelle  graduatorie  di  merito  di  cui  al seguente
articolo  11,  in  quanto  carente  del  requisito  di partecipazione
richiesto al precedente art. 2, comma 1, lettera d).
    I  candidati  che  abbiano  ottenuto  l'idoneita'  al primo liceo
classico o al terzo liceo scientifico richiesta per l'ammissione alla
Scuola  militare aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze presso scuole
o  istituti  legalmente  riconosciuti in qualita' di privatisti e che
siano  vincolati  all'obbligo  della  frequenza  di un ulteriore anno
presso  la  stessa  scuola  o  istituto, dovranno presentare anche il
nulla  osta all'iscrizione presso un istituto statale, rilasciato dal
competente organo scolastico;
      e) idonea  certificazione,  rilasciata  a cura dell'istituto di
provenienza,  dalla  quale  si evinca l'equivalenza delle valutazioni
ottenute  in  ogni  singola materia alle votazioni espresse in decimi
per i candidati provenienti da istituto (italiano o straniero) in cui
le votazioni per ogni singola materia non siano espresse in decimi;
      f)  idonea certificazione, rilasciata dall'ambasciata italiana,
dalla  quale  si  evinca l'equipollenza della classe frequentata alla
classe  quinta  ginnasio o seconda del liceo scientifico tradizionale
per  i  candidati  che  frequentano  istituti all'estero con piani di
studio di durata quadriennale o quinquennale.
    2.  E' onere dei candidati fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno  degli  eventuali  titoli di preferenza posseduti tra quelli
indicati  al successivo art. 10 del presente decreto. A tal fine essi
dovranno  produrre,  all'atto  della  presentazione agli accertamenti
attitudinali,  eventuale documentazione probatoria, ovvero una o piu'
dichiarazioni  sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai
fini  della  loro corretta valutazione da parte della Commissione per
la formazione delle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera e).
    3.   Gli   allievi   provenienti   da  istituto  le  cui  materie
d'insegnamento  non  corrispondano  a  quelle del liceo scientifico a
indirizzo  «tradizionale»  comprensivo dell'insegnamento della lingua
latina  o del liceo classico - ammessi a partecipare al concorso «con
riserva»  -  dovranno  documentare, all'atto della presentazione agli
accertamenti  attitudinali, l'esito dell'esame sostenuto per ottenere
l'idoneita'  nelle  materie  non svolte. Tale esame, la cui votazione
dovra'  essere  espressa  in  decimi,  potra' essere sostenuto presso
qualsiasi  istituto  (rispettivamente:  liceo  classico o scientifico
statale,   parificato   o   legalmente  riconosciuto  del  territorio
nazionale, secondo le modalita' ed i tempi da concordare a cura degli
interessati  con  gli  istituti  scolastici  prescelti).  Il  mancato
superamento  di  tale esame costituira' motivo di non ammissione alla
frequenza del corso di studi.