Art. 10.
           Graduatoria di merito e vincitori del concorso
    La  votazione  complessiva  di  ciascun  candidato e' determinata
dalla  somma  dei  punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e
dei voti riportati nelle prove di esame.
    La  graduatoria  di merito del concorso e' formata sulla base dei
punteggi  complessivi  conseguiti  da ciascun candidato, tenuto conto
dei  titoli preferenziali. A parita' di punteggio avra' la precedenza
il candidato piu' giovane di eta'.
    Sono   dichiarati   vincitori   dapprima  i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine della medesima
e  successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati
riservatari dichiarati idonei.
    La  graduatoria  di  merito, unitamente a quella dei vincitori di
concorso,   approvata   dal  Comitato  di  Presidenza  del  Consiglio
Superiore   della  Magistratura,  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'assunzione all'impiego, rimane efficace per la durata
di  un  biennio  e  potra'  essere  utilizzata  per  la  copertura di
eventuali ulteriori disponibilita' che dovessero manifestarsi.