Art. 12.
                           Nomina in prova
    I  vincitori  del  concorso,  che  risulteranno  in  possesso dei
prescritti  requisiti,  saranno  assunti con contratto individuale di
lavoro nella qualifica di funzionario in prova.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  previsto  dall'art. 32  del  regolamento di disciplina del
personale del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale
di posizione economico-professionale equivalente.
    Il  prescritto  periodo di prova della durata di quattro mesi, ai
sensi  dell'art. 6,  comma  2,  del  Regolamento  di  disciplina  del
personale  del  Consiglio  Superiore della Magistratura, se superato,
sara'  computato  come  servizio  di ruolo effettivo. Nell'ipotesi di
esito  non  favorevole,  il  periodo di prova viene prorogato fino al
doppio  della  durata originaria e volto in altro ufficio o servizio.
Al  termine  del secondo periodo, ove l'esito sia ancora negativo, il
rapporto  di  lavoro  si  estingue,  previa  delibera  dell'assemblea
plenaria  del  Consiglio Superiore della Magistratura. In tal caso il
dipendente avra' titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata
ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.
    Il  periodo  di  prova decorre dal giorno effettivo di inizio del
servizio  ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.  La  prestazione  del  servizio  militare di leva sospende il
periodo di prova.
    Il  vincitore  del  concorso  che, senza giustificato motivo, non
assuma  servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal diritto
all'assunzione.