Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
    La  commissione di esame, composta da un numero di componenti non
superiore  a  cinque,  di provata esperienza nelle materie di esame e
scelti preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari,
magistrati  del  Consiglio di Stato e della Corte dei conti, avvocati
dello  Stato  o  avvocati  del  libero  foro,  sara'  successivamente
nominata,  su  proposta  del  Comitato  di  Presidenza,  con apposita
deliberazione    dell'assemblea   plenaria.   La   presidenza   della
commissione  sara'  attribuita  ad un magistrato ordinario. Almeno un
terzo  dei  posti  di  componente,  ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  sara'  comunque  riservato  alle donne, salvo motivata
impossibilita'. La commissione potra' essere integrata da esperti per
l'esame   della   lingua   inglese  e/o  francese.  Con  la  medesima
deliberazione  il Consiglio Superiore della Magistratura nominera' il
segretario  della  commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi
impiegati, inquadrato nell'Area dei funzionari amministrativi.