Art. 5.
    Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
    Il  concorso  si  svolge  per titoli ed esami. La valutazione dei
titoli  e'  effettuata  dopo  la prova scritta e prima che si proceda
alla correzione dei relativi elaborati.
    La  commissione  esaminatrice  ha  a disposizione 20 punti per la
valutazione  dei  titoli;  per  le  prove  di  esame  il punteggio e'
espresso in trentesimi.
    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che abbiano riportato
un  punteggio  non inferiore a 21 punti nella prova scritta. La prova
orale  si  intende  superata  se il candidato riporta un punteggio di
almeno  21  punti.  Il  punteggio complessivo sara' determinato dalla
somma  dei  punteggi  conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle
prove scritta e orale.