Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    Le  categorie  di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
      a) periodi  di  servizio  o di attivita', dopo la laurea, nelle
attivita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.
    Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attivita' possono essere cumulati;
fino a punti 8
      b) ogni  altro titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca,  attinente  alla  posizione  da ricoprire (diverso da quello
gia' considerato alla lettera a):
      diploma  di  dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso universita' straniere;
      specializzazioni  conseguite  a  seguito di corsi post-lauream,
della  durata  di almeno un biennio, presso universita' o istituti di
istruzione universitaria italiani o esteri;
      ulteriori diplomi di laurea;
      abilitazioni professionali;
      conseguimento  di  un  master  di  durata almeno annuale presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
      ogni  altro  significativo  titolo  o  esperienza  di  studio e
ricerca  della  stessa categoria che abbia interesse per il Consiglio
Superiore della Magistratura;
fino a punti 8
      c) pubblicazioni  giuridiche  a stampa a carattere scientifico.
Sara'  assegnato  un  punteggio  proporzionalmente  piu' elevato alle
pubblicazioni  attinenti  all'attivita'  istituzionale  del Consiglio
Superiore della Magistratura, ovvero alla posizione da ricoprire; non
saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e
manoscritti.   I   lavori   in  corso  di  stampa  saranno  presi  in
considerazione   soltanto   se   accompagnati  da  una  dichiarazione
dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione;
fino a punti 4
    I  titoli  e  le pubblicazioni devono essere prodotti in un unico
esemplare  originale  o  in  copia autenticata mediante dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta' presentata separatamente ovvero
apposta  in  calce  alla copia stessa. Alle dichiarazioni sostitutive
eventualmente  prodotte  dovra'  essere  allegata  la fotocopia di un
documento di riconoscimento.
    Per  motivi  organizzativi  non  e'  possibile  far riferimento a
titoli  gia'  esibiti  al Consiglio Superiore della Magistratura o ad
altra amministrazione pubblica.
    I  titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata,
saranno  presi  in  considerazione solo se inoltrati entro il termine
utile per la presentazione delle domande.