Art. 7.
                           Prove di esame
    Il  concorso  si  articolera'  in  una prova scritta, a contenuto
teorico-pratico, e in una prova orale. La prova scritta e' diretta ad
accertare  la  preparazione culturale e professionale del candidato e
l'attitudine alla corretta soluzione di questioni attinenti a materie
ed    attivita'   istituzionali   del   Consiglio   Superiore   della
Magistratura.
    Essa  vertera'  su  una  o  piu'  delle seguenti materie: diritto
costituzionale,   diritto   comunitario,   diritto   civile,  diritto
amministrativo e ordinamento giudiziario.
    La  prova  orale  sara'  finalizzata  ad una adeguata valutazione
della    personalita',   della   preparazione   e   delle   capacita'
professionali  del candidato e vertera' sulla discussione della prova
scritta,   delle   esperienze  di  studio,  nonche'  sull'analisi  di
questioni  e  temi di diritto costituzionale, civile, amministrativo,
comunitario  e  ordinamento giudiziario; sara' finalizzata inoltre ad
accertare  la  conoscenza  della  lingua indicata dal candidato nella
domanda di partecipazione al concorso.
    La  commissione  esaminatrice proporra' per la prova scritta, nel
giorno stabilito, tre temi, tra i quali uno dei candidati sorteggera'
la  prova  di esame. I temi prescelti per il sorteggio saranno chiusi
in  pieghi  suggellati  e firmati anteriormente sui lembi di chiusura
dai  componenti  della  commissione  e  dal  segretario.  I candidati
dovranno  trattare  il tema assegnato nel termine massimo di otto ore
dalla dettatura dello stesso.
    Il   Consiglio   Superiore   della  Magistratura  si  riserva  di
sottoporre  i  candidati  ad una prova preselettiva consistente nella
soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla sulle
materie  di  esame,  qualora  le  domande di partecipazione pervenute
siano  in  numero  ingente.  In  tale eventualita', saranno ammessi a
partecipare  alle  prove  di esame i primi ottanta classificati nella
predetta  prova,  nonche' i candidati eventualmente classificatisi ex
aequo all'ottantesimo posto.