Art. 9.
               Riserva di posti e titoli di preferenza
    I candidati che hanno superato le prove d'esame, potranno fruire,
a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza  e di precedenza
previsti  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
    Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto  a  una  maggiore  riserva, nell'ordine disposto dall'art. 5,
comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.