Art. 3.
                            Sedi di esame
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  istituti  tecnici  agrari statali
elencati  nella tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli esami
si svolgono in sede regionale o interregionale.
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art. 9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni   per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o  piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
    3.  Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare   inutilizzabili   per   motivi   contingenti,  ovvero  per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive dell'istituto,
possono  essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso  istituti,  della  stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella.
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei  collegi  presso  i  quali,  secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.