Art. 4.
Domande   di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  Termine  -
                             Esclusioni
    1.  I  candidati  devono,  entro  il termine perentorio di trenta
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ยช serie speciale -, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di  rito  e  redatta  secondo  le  modalita' stabilite dal successivo
art. 5,  soltanto  all'istituto,  indicato  nella predetta tabella A,
ubicato  nella  regione  sede del collegio competente ad attestare il
possesso  del  requisito  di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria,
regioni  prive di istituti tecnici agrari statali, la sede d'esame e'
quella del Piemonte.
    2.  Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico  sede  d'esame  ed  inviate al detto collegio, si considerano
prodotte  in  tempo  utile  purche' spedite a mezzo raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine  sopra  indicato. In via
alternativa,  le  domande  possono essere presentate a mano, entro il
medesimo termine, direttamente al collegio competente.
    3.  Nella  prima  ipotesi  fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante;  nella  seconda  fa  fede  l'apposita  ricevuta che viene
rilasciata  agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata,
recante  la  firma  dell'incaricato  alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
    4.  Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato  la  domanda  con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito,  quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
    5.  L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.