Art. 4. Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale -, presentare, come indicato al comma successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria, regioni prive di istituti tecnici agrari statali, la sede d'esame e' quella del Piemonte. 2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico sede d'esame ed inviate al detto collegio, si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. In via alternativa, le domande possono essere presentate a mano, entro il medesimo termine, direttamente al collegio competente. 3. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo. 4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.