Art. 5. Domande di ammissione - Contenuto 1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente della Repubblica): il cognome ed il nome; il luogo e la data di nascita; la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario, con precisa indicazione: dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere D ed E (diplomi universitari e lauree); di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito di ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio provinciale; la pratica professionale svolta ovvero il triennio di attivita' agricola subordinata effettuata. La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree); di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi); di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria responsabilita', il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda gia' presentata indirizzato al dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al collegio competente. 3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.