Art. 7.
                       Adempimenti dei collegi
    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle domande ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,  comunicano al Ministero della pubblica istruzione, entro
la  data  del 30 aprile 2008, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero
dei   candidati   ammessi   a  sostenere  gli  esami  ai  fini  della
determinazione  del  numero  delle  commissioni  da  nominare.  Detta
comunicazione  deve  essere  inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta  alcuna  domanda  e  viene  effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al collegio nazionale.
    2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
la  data  del  12 maggio  2008, con l'inoltro, a mezzo postale, di un
unico  elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati
ammessi  a  sostenere  gli  esami  per  consentire  al  Ministero  di
provvedere   alla  loro  assegnazione  alle  commissioni.  I  collegi
provvedono  a  formare  i  detti  elenchi  previo  puntuale controllo
(articoli 71   e   72   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande,  con  riferimento,  in  particolare,  sia all'iscrizione nel
registro  dei  praticanti  e  sia  al  possesso di uno dei requisiti,
asseverato  con  certificazione  contributiva,  di  cui al precedente
art. 2.  Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato,
il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e  la data di nascita, nonche' il
requisito  di  ammissione  posseduto, di cui al precedente art. 2, da
indicare  con  la lettera corrispondente (A o B o C o D o E). Accanto
al  nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare
comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la
dicitura  «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di
acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
    3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto dal
presidente   del   collegio,   questi   deve   apporre   la  seguente
attestazione:
      «Il  Presidente  del  Collegio  provinciale  attesta,  ai sensi
dell'articolo   6   del   regolamento   degli   esami  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  (decreto
ministeriale  16 marzo  1993, n. 168), relativamente ai candidati, in
numero di........., di cui all'elenco nominativo che precede:
      l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti e
l'avvenuto   compimento   del   biennio   di   pratica  o,  comunque,
l'assolvimento  (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva,   analoga   attestazione)   delle   condizioni  stabilite
(art. 10,  comma  2,  legge  n. 54/1991; art. 8, comma 3, ed art. 55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001),
asseverato con certificazione contributiva;
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
      di  aver  compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000)  delle dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita».
    4.   Qualsiasi   variazione   al   predetto  elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
    5.  Entro  la  data del 6 ottobre 2008, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai  quali  sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici di quegli
istituti  indicati  dal  Ministero  in  caso  di diversa assegnazione
disposta  a  norma  del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una  fotocopia  della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono  essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui  sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate  al  Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).
    6.  Successivamente,  il  collegio  avra'  cura di far pervenire,
entro  e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
soltanto   alla   commissione  esaminatrice  la  comunicazione  della
compiuta  o  mancata  acquisizione  dei requisiti di ammissione per i
restanti  candidati  con  la  dicitura  di  cui al precedente comma 2
(allegando  le  successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).