Art. 9. Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata. 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11, comma 1, regolamento). 4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18 regolamento). 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, regolamento).