Art. 9.
                           Prove di esame
    1.   I   candidati   debbono   presentarsi,  senza  altro  avviso
ministeriale  e  tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal  collegio  (art. 3,  comma  4), alle rispettive sedi di esame nei
giorni  e  nell'ora  indicati, per lo svolgimento delle prove scritte
e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
    2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata.
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte   e/o  scritto-grafiche  viene  indicato  in  calce  al  tema
(art. 11, comma 1, regolamento).
    4.  Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18 regolamento).
    5.  Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
    6.   I   candidati  che,  per  comprovati  e  documentati  motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva  della  commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di
sostenere   la   prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione  stessa  essere riconvocati in altra data (art. 11, comma
8, regolamento).