Art. 5.
                       Commissione di Concorso
    1.  Nell'ambito del presente bando la Commissione giudicatrice e'
nominata, con decreto del Presidente del CNR, ed e' costituita da tre
a  cinque  membri  effettivi  e  due supplenti, la composizione della
commissione  e'  pubblicata  sulla  pagina del sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it  (vedere  sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    2.  La  partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4.  Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modificazioni
dello  stato  giuridico  intervenute  successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  Presidente del CNR nel termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al  precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di   di  ricusazione  dei  commissari.  Il  rigetto  dell'istanza  di
ricusazione   non  puo'  essere  dedotto  come  causa  di  successiva
ricusazione.
    6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro 4
mesi  dalla  data  della  prima riunione di cui al successivo art. 6,
comma  1.  Con  proprio  decreto il dirigente dell'Ufficio concorso e
borse  di  studio  della  D.C.S.G.R. - CNR puo' prorogare il predetto
termine  per una sola volta, e per non piu' di 2 mesi. L'inosservanza
di  tale termine dovra' essere giustificata con motivata relazione da
inoltrare  al  Presidente del CNR (art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 487/1994).