Art. 8.
 Graduatoria del concorso e titoli preferenziali a parita' di merito
    Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito provvisoria.
    La  graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione  complessiva,  costituita  dalla somma della media dei voti
riportati  nelle  prove  scritte  e  della votazione conseguita nella
prova  orale.  A  parita'  di  punteggio i candidati saranno indicati
seguendo l'ordine alfabetico.
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  all'Universita'  degli  studi  di Teramo, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in  cui hanno sostenuto la prova stessa, i documenti in carta
semplice, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, attestanti, a
parita' di merito, il possesso dei titoli indicati nell'art. 5, commi
4  e  5,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dai  quali
risulti,  altresi',  il  possesso  dei  requisiti stessi alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    Tale documentazione non e' richiesta qualora l'Amministrazione ne
sia  gia'  in  possesso.  In  tale  caso e' comunque fatto obbligo al
candidato  di  fornire  espliciti riferimenti all'Amministrazione nei
medesimi  termini  temporali  di  cui  al  primo  comma  del presente
articolo.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' del candidato.
    Sulla  base  di  quanto  precede  e della graduatoria generale di
merito  provvisoria  si  provvede,  con  disposizione  del  Direttore
amministrativo,    all'approvazione    della   graduatoria   generale
definitiva ed alla dichiarazione del vincitore.
    Il  provvedimento  di  approvazione  atti  conclude  la procedura
concorsuale  e  della  sua pubblicazione all'albo del rettorato sara'
data  notizia,  mediante  avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie
speciale.  Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorre il
termine di sessanta giorni per impugnare l'atto dinanzi all'autorita'
giudiziaria  amministrativa  ed  il  termine di centoventi giorni per
esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
    La  graduatoria  di  merito  rimane vigente per un termine di tre
anni dalla data di pubblicazione.
    Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni di idoneita' al concorso ai
sensi  dell'art. 15,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994.