Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per
i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego;
6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.