Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
   Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
    1)  titolo  di  studio:  diploma  di scuola secondaria di secondo
grado;
    2) eta' non inferiore agli anni 18;
    3)  la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per
i  cittadini  di  uno  degli  Stati  membri dell'Unione europea (sono
equiparati  ai  cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
    4) godimento dei diritti politici;
    5) idoneita' fisica all'impiego;
    6)  essere  in  regola  con  le  norme  concernenti  gli obblighi
militari.
   Non  possono  essere  ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera  d),  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   I   cittadini   degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
    a)  godere  dei  diritti  civili  e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
    b)  essere  in  possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
    c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione.
   I    candidati    sono    ammessi   al   concorso   con   riserva.
L'amministrazione   puo'   disporre   in   qualunque   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei
requisiti prescritti.