Art. 4.
Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa
La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 10
del regolamento in materia di accesso all'impiego e mobilita' del
personale tecnico-amministrativo.
La commissione e' tenuta a concludere la procedura concorsuale
secondo i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 12 del
sopracitato regolamento.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
La commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale
determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie
di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 9 del
decreto rettorale n. 994 del 7 agosto 2000 «Regolamento di esecuzione
della legge 7 agosto 1990, n. 241» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000, con le modalita' ivi previste.