Art. 9.
Presentazione dei documenti
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa
alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro il candidato
vincitore dovra' presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la
seguente documentazione:
1) certificato medico, in regola con le vigenti disposizioni sul
bollo, rilasciato dall'azienda sanitaria competente per territorio
attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce la nomina (in caso
di presenza di qualche imperfezione, questa dovra' essere
specificatamente menzionata con la dichiarazione che la stessa non
menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di stipula del contratto di lavoro.
Se appartenente alle categorie protette dovra' inoltre produrre la
dichiarazione legalizzata rilasciata da un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza
degli impianti.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22
della legge stessa.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale
risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza e godimento dei diritti politici, con
l'indicazione che tali requisiti erano posseduti anche alla data di
scadenza del bando;
c) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1;
f) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro.
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
(art. 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.
A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale
statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una
copia integrale dello stato matricolare, il certificato medico, la
dichiarazione di cui al punto 2 per quanto riguarda il titolo di
studio ed e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti di
rito.
Per i dipendenti di questo ateneo valgono le disposizioni di cui
all'art. 9 del D.R. n. 951 del 27 luglio 2000.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato dall'universita'
in caso di comprovato impedimento, scaduto inutilmente il suddetto
termine, non si da' luogo alla stipulazione del contratto di lavoro,
ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata
risoluzione dei medesimi.
L'amministrazione, nei trenta giorni successivi la presentazione
dei suddetti documenti, provvedera' ad invitare gli interessati a
regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi
sanabili.