Art. 10. Graduatoria di merito La graduatoria di merito del concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui al precedente art. 5. Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parita' di punteggio, le disposizioni vigenti che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ed espressamente dichiarati come indicato all'art. 3, punto 15. La graduatoria del concorso sara' approvata con determinazione del segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sotto condizione del possesso dei requisiti per l'assunzione all'impiego e verra' pubblicata sul sito internet del CNEL. Di tale pubblicazione verra' data notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», e da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnazioni.