Art. 12.
                   Accesso agli atti del concorso
   L'esercizio  del  diritto di accesso alla documentazione attinente
ai  lavori  concorsuali  puo'  essere differito fino alla conclusione
dell'iter  procedurale  curato  dalla  commissione  esaminatrice, per
esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.