Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
   La  commissione  esaminatrice  del  concorso  sara'  nominata  con
successiva   determinazione   e   composta  secondo  quanto  previsto
dall'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, citato nelle premesse.
   La  commissione  esaminatrice  puo' essere integrata da uno o piu'
componenti  esperti di informatica e nelle lingue straniere prescelte
dai candidati.
   Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente della commissione e'
riservato  alle  donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   Le funzioni di segretario saranno svolte da personale appartenente
all'area funzionale C.