Art. 5.
    Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame
   Per  la  valutazione dei candidati, la commissione esaminatrice di
cui all'articolo precedente disporra' di 100 punti cosi' ripartiti:
    20 punti per i titoli;
    25 punti per ciascuna delle due prove scritte;
    30 punti per la prova orale.
   La  valutazione  dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
   Saranno  ammessi alla prova orale i candidati che ottengano almeno
13 punti in ciascuna delle due prove scritte.
   In tutti i casi in cui l'esito della prima prova dovesse risultare
insufficiente,  la  commissione  potra'  omettere la correzione della
prova scritta successiva.
   La  prova orale e' superata qualora il candidato ottenga almeno 16
punti.
   Il   punteggio  complessivo  sara'  determinato  dalla  somma  dei
punteggi  utili  riportati  nella  valutazione  dei titoli, nelle due
prove scritte e nella prova orale.