Art. 6.
             Titoli da valutare e criteri di valutazione
   Sono  valutabili  esclusivamente i titoli, diversi da quelli fatti
valere  come  requisito per l'ammissione al concorso, suddivisi nelle
seguenti categorie:
    Cat.  A - Titoli relativi all'esperienza qualificata post laurea:
punteggio massimo 8.
   Saranno  considerati soltanto i periodi durante i quali sono state
svolte  le  attivita'  professionali, di carriera direttiva, conformi
alle  caratteristiche descritte all'art. 2, lettere d), e), f) e g) e
risultanti   dalle   dichiarazioni   sostitutive   rese   secondo  le
indicazioni  contenute  nell'art.  3,  punto  11),  e  nel  modulo di
domanda, che ne attestino la durata ed il regolare svolgimento;
    Cat.  B  -  Ogni altro titolo, di studio o professione, attinente
all'attivita'  istituzionale  del Consiglio nazionale dell'economia e
del  lavoro  o  la conoscenza di lingue comunitarie diverse da quella
prescelta dal candidato per la prova orale: punteggio massimo 7.
   Saranno   considerati,   qualora   risultanti   da   dichiarazioni
sostitutive circostanziate secondo le indicazioni contenute nell'art.
3, punto 12), e nel modulo di domanda:
    diploma  di  dottorato  di  ricerca  o di post dottorato o titoli
equivalenti ottenuti anche presso universita' estere;
    specializzazioni  post  laurea,  della  durata  di almeno un anno
accademico,  e  master  conseguiti  presso  universita' o istituti di
istruzione  universitaria italiani o esteri, o istituti di formazione
superiore della pubblica amministrazione;
    ulteriori diplomi di laurea;
    vincita di concorsi per la carriera direttiva;
    vincita   di   altri   concorsi  per  dirigente  o  conseguimento
dell'idoneita';
    lode al voto di laurea.
   La  conoscenza delle lingue che non saranno oggetto di esame orale
dovra'  comunque  essere  dichiarata  con  riferimento  a  specifiche
attestazioni  o  diplomi  rilasciati  da  organismi, enti o istituti,
pubblici   o  privati,  nazionali  o  internazionali,  salvo  che  il
candidato non attesti trattarsi di madrelingua;
    Cat. C - Pubblicazioni a stampa: punteggio massimo 5.
   Saranno  oggetto  di  valutazione soltanto i lavori attinenti alle
materie d'esame di cui all'art. 8. I testi in corso di stampa saranno
valutati  solo  se accompagnati da una attestazione dell'editore o da
una  circostanziata  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
dalla quale risulti che sono stati accettati per la pubblicazione.