Art. 7.
                            Preselezione
   Qualora   il  numero  delle  domande  pervenute  sia  superiore  a
duecento,  e'  facolta'  del  Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro  effettuare  una  prova  preselettiva,  consistente  in test a
risposta  multipla sulle materie oggetto delle prove selettive di cui
al  seguente  art. 8, per determinare l'ammissione dei candidati alle
successive   prove  d'esame.  In  caso  di  svolgimento  della  prova
selettiva,  verra'  ammesso alle prove scritte un numero di candidati
pari  a  trenta  volte  il posto messo a concorso. Per l'espletamento
delle    suddette   prove   preselettive   il   Consiglio   nazionale
dell'economia   e  del  lavoro  potra'  avvalersi  anche  di  aziende
specializzate nella selezione del personale.