IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
   Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e   dell'Aeronautica  e  successive
modificazioni;
   Vista   la   legge  13  dicembre  1966,  n.  1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista  la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
   Vista  la  legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
   integrazioni;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in  applicazione  all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  precitata legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28   novembre  2000,  concernente  la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n.  313,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
pendenti;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   Sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  11  gennaio 2008 della Direzione
generale  della Sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata
emanata  la  direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007  e  20  settembre 2007 della medesima Direzione generale, per la
selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento  e  l'impiego,  tra gli
altri,  del  personale  in servizio permanente nelle Forze armate dei
soggetti affetti da deficit di G6PD;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Vista  la  legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente modifiche alla
legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza;
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008);
   Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010;
   Ravvisata  la  necessita'  di indire per l'anno 2008 due concorsi,
per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  ufficiali  in  servizio
permanente  nei  ruoli  normali del Corpo sanitario e del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   1. Sono indetti per l'anno 2008 i sottonotati concorsi, per titoli
ed  esami,  per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo
nei ruoli normali dell'Esercito:
   a) concorso per la nomina di 4 (quattro) tenenti nel ruolo normale
del  Corpo  sanitario  dell'Esercito,  con riserva di 3 (tre) posti a
favore  degli  ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n.  215, che abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Esercito;
    b)  concorso  per  la nomina di 6 (sei) tenenti nel ruolo normale
del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.
   I  posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di
studio:
    a) laurea specialistica in chimica: 1 (uno) posto;
    b) laurea specialistica in biologia: 1 (uno) posto;
    c) laurea specialistica in fisica: 1 (uno) posto;
    d) laurea specialistica in ingegneria elettronica: 1 (uno) posto;
    e) laurea specialistica in informatica: 1 (uno) posto;
    f)  laurea  specialistica  in  ingegneria  aerospaziale:  1 (uno)
posto.
   Agli  ufficiali  ausiliari  di  cui  all'articolo  26  del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n.  215, che abbiano prestato servizio
senza  demerito  nell'Esercito  sono  riservati  i  posti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e).
   Qualora  uno  o  piu'  dei  posti  previsti  per  i concorrenti in
possesso  di  uno  dei  diplomi di laurea sopraindicati non venissero
ricoperti  per  insufficienza  di  idonei, i medesimi potranno essere
devoluti come di seguito indicato:
    -  il  posto  di  cui alla lettera a) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera b) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), c), d), e) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera c) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), d), e) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera d) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c), e) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera e) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c), d) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera f) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e);
   I  posti  che,  nonostante  l'applicazione dei criteri precedenti,
dovessero  risultare ancora non ricoperti saranno devoluti secondo la
graduatoria generale di merito ai concorrenti idonei.
   2. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il Personale
Militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei  vincitori  alla  frequenza  del corso applicativo, in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero,  in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno
2008.  Qualora  l'Amministrazione  si  avvalesse  di  tale  facolta',
provvedera'  a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale.