Art. 12. Graduatorie 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva Commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1. 2. Tali graduatorie generali di merito - che nel concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito saranno distinte secondo la ripartizione dei posti per lauree specialistiche indicata nel citato articolo 1 - saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato quale somma: dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte; dell'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica; del punteggio conseguito negli accertamenti sanitari; dell'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; del punteggio conseguito nella prova orale; dell'eventuale punteggio ottenuto nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito. Detti posti, qualora non ricopribili per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso. 4. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), si terra' conto della ripartizione dei posti sulla base delle lauree specialistiche prescritte per la partecipazione al concorso. Pertanto, la riserva di un posto a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito si intendera' soddisfatta dichiarando vincitore del concorso il primo riservatario classificatosi con il piu' elevato punteggio assoluto nella graduatoria di merito del concorso, indipendentemente dalla laurea specialistica posseduta. Una volta approvata la graduatoria di merito del concorso, il ripianamento del posto eventualmente resosi disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore riservatario non potra' avvenire in nessun caso a danno degli altri concorrenti gia' dichiarati vincitori con il decreto di approvazione della graduatoria. In assenza di riservatari idonei la copertura dei posti avverra' secondo i criteri indicati nel precedente articolo 1, comma 1, lettera b). 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. 6. Le graduatorie dei concorrenti risultati idonei in ciascun concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. In ciascun concorso saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito. 7. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».