Art. 13. Nomine 1. I concorrenti di cui al precedente articolo 12, comma 6, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto Presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente articolo 2 del presente decreto. 3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. 5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente articolo 12, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria. 6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.