Art. 2.
                     Requisiti di partecipazione
   1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1 possono partecipare
concorrenti  di  sesso  sia  maschile che femminile che, alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione delle domande, indicato nel
successivo articolo 3, comma 1:
    a. non abbiano superato:
     -  il  40°  anno  di  eta', se ufficiali in ferma prefissata che
abbiano  completato  un  anno di servizio, di cui all'articolo 24 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, o se ufficiali inferiori
appartenenti  alle forze di completamento, di cui all'articolo 25 del
medesimo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
     -  il  32°  anno  di  eta',  se  non  appartenenti alle predette
categorie;
    b. siano cittadini italiani;
    c. abbiano statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile, a
m 1,61 se di sesso femminile;
    d. godano dei diritti civili e politici;
    e.  non  siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita'  o  d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle
Forze  armate  o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica;
    f.  non  siano  stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza e non
abbiano  prestato  servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo
15,  comma  7,  della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status  di  obiettore  di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio  civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data   in   cui  sono  stati  collocati  in  congedo,  come  disposto
dall'articolo  1, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n.130 (solo
se concorrenti di sesso maschile);
    g.  non  siano  imputati  per  delitti non colposi o sottoposti a
misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza  ne'  siano  in  situazioni
incompatibili  con  l'acquisizione  o la conservazione dello stato di
ufficiale;
    h.   siano   in   possesso   di   una   delle   seguenti   lauree
magistrali/specialistiche:
     1)  per  il  concorso  per  tenenti  del ruolo normale del Corpo
sanitario  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a):
      medicina  e  chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere
in  possesso  della  abilitazione  all'esercizio della professione di
medico chirurgo;
     2) per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
     chimica,  biologia, fisica, ingegneria elettronica, informatica,
ingegneria aerospaziale.
   Saranno  ritenuti  validi  anche  i  diplomi  di laurea conseguiti
secondo   il   precedente   ordinamento,   sostituiti   dalle  lauree
magistrali/specialistiche precedentemente indicate.
   Saranno ritenute valide anche le lauree che, per la partecipazione
ai  concorsi  per  l'accesso  al  pubblico  impiego, siano dichiarate
equipollenti  a  quelle  suindicate  con  provvedimento legislativo o
amministrativo.  Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare
alla   domanda   di   partecipazione   la  relativa  attestazione  di
equipollenza.
   Saranno,  infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
sempreche'   le   stesse   risultino   riconosciute   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca equipollenti a quelle prescritte per
la  partecipazione  ai concorsi indetti con il presente decreto. Allo
scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di  allegare alla domanda di
partecipazione al concorso la relativa attestazione di equipollenza;
   2.  Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
    a.  al  possesso  della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente nei
ruoli   normali   dell'Esercito,   da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dal successivo articolo 9;
    b.  all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina,  ai sensi
dell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487,  del  possesso  dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
   3.  I  requisiti  di  partecipazione  di cui al precedente comma 1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi,  ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a, nonche'
quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  il  successivo  iter
formativo.