Art. 8.
                     Prove di efficienza fisica
   1.  I  concorrenti  risultati  idonei  alle  prove scritte saranno
ammessi  a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale.
   2.  Le  prove  di  efficienza  fisica, gli accertamenti sanitari e
quello  attitudinale  avranno  luogo,  presumibilmente  nel  mese  di
ottobre  2008, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito  - caserma «Gonzaga del Vodice» - Viale Mezzetti n. 2 -
Foligno, nei giorni che saranno resi noti con la lettera raccomandata
o il telegramma di cui al precedente articolo 7, comma 7.
   I  concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro dovranno
attenersi  alle  norme  disciplinari  e  di vita interna di caserma e
fruiranno,  compatibilmente  con  le  potenzialita'  dello stesso, di
vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
   3.  I  concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
    a.  certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana ovvero da
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
   I  concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito
potranno   produrre,   in   luogo   del   predetto   certificato,  la
dichiarazione  rilasciata  dal  dirigente  del servizio sanitario del
Reparto/Ente  presso  cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di  controindicazioni  allo  svolgimento  delle  prove  di efficienza
operativa previste per detto personale.
   La  mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di
cui  sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
le prove di efficienza fisica;
    b.  referto  rilasciato  da  struttura  sanitaria pubblica, anche
militare,  o  privata  convenzionata  relativo  all'accertamento  dei
markers  dell'epatite  B  e  C  effettuato  da non oltre tre mesi. La
mancata  presentazione  di  detta  certificazione determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
    c.   referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale   del   «G6PD»   (metodo  quantitativo)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
Sanitario  Nazionale.  Ai  sensi dei decreti dirigenziali emanati dal
Direttore generale della Sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20
settembre   2007,   nonche'   della  relativa  direttiva  tecnica  di
attuazione emanata dalla Direzione generale della Sanita' militare in
data   11   gennaio  2008,  i  soggetti  che  presentino  alterazioni
dell'attivita'  di «G6PD», consapevoli delle sanzioni civili e penali
cui  potranno  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazione mendace,
dovranno  compilare,  nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di
fiducia, di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
il  modello  di  certificato  medico  di  cui  all'Allegato  "E", che
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sara'
presentato  dal  candidato  alla  Commissione  per  gli  accertamenti
sanitari.  La mancata presentazione di detto certificato determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari.
   Inoltre,  i  soggetti  in  questione,  in  sede  di  visita medica
effettuata  dalla  Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  se
giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta
informazione  e  di responsabilizzazione di cui all'Allegato "F", che
costituisce parte integrante del presente decreto;
    d.   referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
tre  mesi  precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso   femminile).   La   mancata  presentazione  di  detto  referto
determinera'  la  non  ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
    e.  eventuale  esame  radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti
a  tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti sanitari;
    f.  eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza -
mediante  analisi  su  sangue  o  urine - effettuato presso struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime
(solo se di sesso femminile).
   Le   certificazioni   sanitarie  sopra  indicate  dovranno  essere
prodotte in originale o in copia conforme.
   4.  I  concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto  del  test  di gravidanza, al solo fine dell'effettuazione in
piena  sicurezza  delle  prove  di  efficienza  fisica  e  dell'esame
radiografico  del torace, dovranno essere sottoposti a detto test che
escluda   la   sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato  stato  di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di  efficienza  fisica.  Inoltre  la Commissione per gli accertamenti
sanitari  di  cui  all'articolo  5, comma 1, lettera b) non potra' in
nessun  caso  procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla  pronuncia  del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del
decreto  ministeriale  4  aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse,
secondo  il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
   5.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    piegamenti  sulle  braccia  (minimo  15,  tempo  limite  2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    corsa  piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  6')  -  esercizio
obbligatorio.
    salto  in  alto  (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    salita  alla  fune  di  metri  4 (tempo massimo 50'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso  maschile e' riportato nell'Allegato "G", che costituisce parte
integrante del presente decreto.
   6.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    piegamenti  sulle  braccia  (minimo  8,  tempo  limite  2'  senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    corsa  piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  7')  -  esercizio
obbligatorio;
    salto  in  alto  (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    salita  alla  fune  di  metri  4 (tempo massimo 60'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato "G" al presente
decreto.
   7.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 5 e 6 determinera' giudizio di
non  idoneita'  e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
   Il  superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di   idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
Allegato "G" al presente decreto.
   Il  medesimo Allegato "G" contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.
   8.  La  Commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera a):
    verifichera'  la  validita'  delle  certificazioni  prodotte  dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
    avviera'  senza  indugio  alla  competente  Commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza   fosse  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento di cui al precedente comma 4 del presente articolo;
    sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi
secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando
il relativo verbale;
    attribuira'  ai  concorrenti  che abbiano superato uno o entrambi
gli  esercizi  facoltativi  il  punteggio corrispondente indicato nel
gia'  citato Allegato "G" al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni  caso  non  potra'  superare  complessivamente  i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
delle graduatorie di cui al successivo articolo 12.
   9.  La  Direzione  Generale  per il Personale Militare si riserva,
compatibilmente  con  i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza
fisica  nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire  la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -
numero 06/517052774) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile  con  la data di approvazione delle graduatorie finali di
cui al successivo articolo 12.