Art. 9. Accertamenti sanitari ed attitudinale 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale. 2. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra' eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari. 3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito. a) Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e delle direttive della Direzione generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse, detta Commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti: 1) statura non inferiore a: m. 1,65, se di sesso maschile, m. 1,61, se di sesso femminile; 2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; 3) perdita uditiva: MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB; BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%; MONOLATERALE O BILATERALE ISOLATA > 45dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz; 4) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale. b) La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui non abbiano prodotto esame e relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate, come indicato al precedente articolo 8, comma 3; cardiologico con E.C.G.; oculistico; otorinolaringoiatrico; psicologico/psichiatrico; analisi completa delle urine; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatininemia; transaminasemia (ALT - AST); birilubinemia totale e frazionata; eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo). La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell'Allegato "H", che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la nomina e periodicamente ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo Allegato "H" al presente decreto. c) La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. d) La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo sanitario/degli ingegneri dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui alla successiva lettera e); «Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo sanitario/degli ingegneri dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa di non idoneita'. e) Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: PS CO AC AR AV LS LI VS AU 2 3 2 2 2 2 2 3 2 e che se affetti da deficit di glucosio-fosfato-deidrogenasi (G6PD) non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche. f) Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 o 3 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. g) Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso applicativo e con l'impiego quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali. h) Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riscontrati affetti da lievi patologie ritenute guaribili entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui alla precedente lettera g), la Commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo comma 4. i) La Commissione per gli accertamenti sanitari dovra' aver cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino alterazioni dell'attivita' di «G6PD» tali in ogni caso da comportare l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione, nonche' delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari operativi. A tal fine la Commissione medesima dovra' far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui al citato Allegato "F". j) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. k) I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione - Viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Detta istanza, pena il suo mancato accoglimento, dovra' essere anticipata alla predetta Direzione generale a mezzo fax (06/517052774). Non saranno prese in considerazione istanze prive della documentazione prevista ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. I concorrenti giudicati «non idonei», anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura della Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. Detta Commissione, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione individuale, valutera': come il soggetto struttura il pensiero; come il soggetto interagisce con il mondo esterno; come il soggetto organizza e gestisce il lavoro; motivazione e valori che sostengono la scelta. Verranno pertanto indagate le seguenti aree: area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le situazioni reali); area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente); area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione); area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione (reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare). 5. A detto accertamento, per esigenze organizzative, potranno essere sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera h) del presente articolo. 6. I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera k) saranno di norma sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con riserva, ove fosse necessario per esigenze organizzative connesse al rispetto del termine di conclusione della procedura concorsuale, la prova orale. Eccezionalmente, ove lo impongano le citate esigenze organizzative, essi potranno essere sottoposti con riserva all'accertamento attitudinale nelle more della valutazione dell'istanza di ulteriori accertamenti gia' prodotta o che intendano produrre. 7. La Commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Detto giudizio, che sara' comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 8. Le Commissioni per gli accertamenti sanitari e per l'accertamento attitudinale dovranno far pervenire alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi.