Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
   Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
    1)  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  membro dell'Unione
europea;
    2) eta' non inferiore agli anni 18;
    3)  diploma  di  istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
   Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero e' richiesta la
dichiarazione  di  equipollenza  ai  sensi della vigente normativa in
materia;
    4) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
    5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
    6) godimento dei diritti civili e politici.
   Non  possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento,  owero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera  d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   I cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere i
seguenti requisiti:
    a)   godere   dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
    b)  essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
di   tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della
Repubblica;
    c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
   I    candidati    sono    ammessi   con   riserva   al   concorso.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato
del rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.