Art. 9.
        Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
   Al  termine  della  procedura  concorsuale  il rettore con proprio
provvedimento   approvera'  gli  atti  del  concorso  e  la  relativa
graduatoria di merito.
   La   graduatoria   di   merito   sara'  formata  secondo  l'ordine
decrescente  dei  punti  della  votazione  complessiva  riportata  da
ciascun  candidato  nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita'
di punti, delle preferenze previste dal predetto art. 8.
   La  votazione  complessiva  sara'  data dalla somma risultante dal
punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova pratica e nella
prova orale.
   Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, formata sulla base del punteggio da ciascuno riportato.
   Il  decreto  di  approvazione degli atti e la relativa graduatoria
sara'  affissa  all'Albo  Ufficiale  dell'Universita'  degli studi di
Bari.
   La  graduatoria  di  merito  avra'  una validita', stabilita dalla
vigente  normativa,  decorrente  dalla  data  del  citato  decreto di
approvazione atti.
   Il  decreto  di  approvazione  degli  atti  sara'  pubblicato  sul
Bollettino  Ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Bari. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorreranno i
termini per le eventuali impugnative.