Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  presentare domanda di ammissione alle Scuole di dottorato
di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in  possesso  di  un  diploma  di laurea conseguito negli ordinamenti
previgenti  il  decreto  ministeriale  509/99  o laurea specialistica
conseguita   ai  sensi  del  decreto  ministeriale  509/99  o  laurea
magistrale  conseguita  ai sensi del decreto ministeriale 270/04 o di
un  analogo titolo accademico conseguito all'estero, equiparabile per
durata  e  contenuto al titolo italiano, preventivamente riconosciuto
dalle  competenti autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari  di  cooperazione  e  mobilita'.  In  tal  caso  il
candidato  dovra'  indicare nella domanda di ammissione, come data di
conseguimento  del  titolo,  la  data di emanazione del provvedimento
relativo   all'equipollenza   e  l'universita'  italiana  che  lo  ha
predisposto.  Nel  caso,  invece, in cui il titolo non sia gia' stato
dichiarato equipollente, sara' compito del Collegio dei docenti della
Scuola  di  dottorato, al momento della richiesta di iscrizione degli
eventuali  aventi  diritto,  deliberare sul riconoscimento del titolo
accademico  conseguito  all'estero  ai  soli  fini dell'ammissione ai
corsi.  Possono  presentare  domanda di ammissione coloro che sono in
possesso  del  titolo  accademico  o che lo conseguiranno entro il 31
ottobre 2008.
   I candidati in possesso del prescritto titolo di studio non ancora
riconosciuto  equipollente  da  un  ateneo italiano ad uno dei titoli
accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare tutti
i  documenti  utili  al fine di consentire al Collegio dei docenti di
deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini dell'ammissione
alla  Scuola  di  dottorato  prescelta. Tali documenti (fotocopia del
diploma  originale  del  titolo di studio conseguito e certificato di
laurea  con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e legalizzati
dalle  competenti  Rappresentanze  diplomatiche italiane all'estero e
muniti  di  idonea  dichiarazione  di  valore  «in  loco», secondo la
normativa  vigente  in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle universita' italiane.