Art. 6. Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal Collegio dei docenti. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura pari al cinquanta per cento dell'importo stabilito. La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili. In caso di revoca o rinuncia alla borsa di studio, quest'ultima puo' essere assegnata per la parte residua ad un dottorando dello stesso ciclo non assegnatario di borsa, previa accettazione del medesimo, nel rispetto della graduatoria di riferimento. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista. Ai sensi dell'art. 6, legge 30 novembre 1989, n. 398 «chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo».