Art. 6.
                           Borse di studio
   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e' di Euro 10.561,54
assoggettabile  al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
Le  borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa
del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata
del  corso.  Qualora  il  dottorando  rinunci, nel corso dell'anno, a
proseguire  il  dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera'
la  restituzione  delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando
ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite
dal  Collegio  dei  docenti.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'
aumentato  per  l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura
pari al cinquanta per cento dell'importo stabilito.
   La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili.
   In  caso  di  revoca o rinuncia alla borsa di studio, quest'ultima
puo'  essere  assegnata  per  la parte residua ad un dottorando dello
stesso  ciclo  non  assegnatario  di  borsa,  previa accettazione del
medesimo, nel rispetto della graduatoria di riferimento.
   La  borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca del
borsista.
   Ai  sensi dell'art. 6, legge 30 novembre 1989, n. 398 «chi ha gia'
usufruito  di  una  borsa  di  studio non puo' usufruirne una seconda
volta allo stesso titolo».