Art. 2.
                 Requisiti generali per l'ammissione
   Per  l'ammissione  al concorso e' richiesto, a pena di esclusione,
il possesso dei seguenti requisiti generali:
    1)  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  dello  Stato  italiano gli
italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana;
    2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
    3)  godimento  dei  diritti  politici:  non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
    4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di    pubblico    dipendente    che    comporterebbero,    da   parte
dell'Amministrazione  che  ha  indetto il bando, l'applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
    5) idoneita' fisica all'impiego;
    6)  avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l'anno 1985;
    7)  non  essere stato: destituito, dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero  dichiarato  decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.
127,  primo  comma  lettera  d)  del  Testo  unico delle disposizioni
concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello stato approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
licenziato   per   giusta  causa  o  giustificato  motivo  soggettivo
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
   Ai  sensi del d.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione,
i seguenti requisiti:
    godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati di
appartenenza o provenienza;
    essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
    avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
   I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
   L'Amministrazione   puo'   disporre,   con   decreto  direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del  candidato  per difetto dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
   L'esclusione   ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  al
candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.